Statuto
Club Caveau
STATUTO
Art. 1 - Denominazione 1. È costituita una Associazione di Promozione Sociale, denominata “CAVEAU APS – Ente del terzo Settore" (d'ora in avanti, per brevità, "l'Associazione"). L’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale e l’utilizzo dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”, “Ente del Terzo Settore” o “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 2 - Sede legale - variazione 1. L’Associazione ha la sua sede legale nel Comune di Roma (RM) 2. La variazione della sede legale dell’Associazione non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e potrà essere effettuata con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Sedi operative 1. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla istituzione di sedi operative destinate allo svolgimento delle attività sociali. Tali sedi potranno essere identificate con denominazioni convenzionali e saranno tenute a conformarsi agli standard disciplinari ed organizzativi dell'Associazione, in modo tale da consentirne l'immediata riconoscibilità da parte della platea dei soci. 2. Presso ciascuna sede operativa, all'atto della sua istituzione, è nominato, a cura del Consiglio Direttivo, un Responsabile, che potrà avere forma monocratica o collegiale. 3. Il numero di sedi operative è illimitato.
Art. 4 - Scopo dell'associazione 1. L'Associazione è autonoma e non persegue fini di lucro e, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del D. Lgs. 117/17, il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. Le attività esercitate dall’Associazione hanno ad oggetto, ai sensi dell’art. 5, lett. i) del D. Lgs. 117/17, l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, con particolare riferimento, in relazione a quanto previsto dalla lett. w) del medesimo art. 5, alla promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco tra i soci. 3. L’Associazione, esercitando tali attività nella cornice della realizzazione del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale tra i cittadini, persegue, altresì, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rappresentate dal consolidamento dei legami sociali basati su inclusione, condivisione, identità, solidarietà e mutuo aiuto, tutelando la più ampia libertà di espressione della sfera emotiva degli individui, da esercitarsi nel rispetto dei fondamentali ed inviolabili diritti della persona, per contribuire al superamento di situazioni di potenziale limitazione sociale, dovute al generale sentimento di rifiuto ed esclusione di quelle persone che scelgono la pratica di esperienze emotive e di intimità fondate sulla professione di orientamenti sessuali non convenzionali. 4. L'Associazione, ai fini di realizzare le sue finalità, intende, pertanto, i) gestire spazi fisici e anche virtuali, per consentire ai soci occasioni di incontro e di socializzazione, che, garantendone la riservatezza dell’identità personale e la tutela dai tradizionali pregiudizi in materia di relazioni intime non convenzionali, assicurino agli associati l’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione del proprio orientamento sessuale; ii) promuovere dibattiti e convegni nonché ogni altra attività culturale pertinente con il tema della libertà sessuale quale diritto inviolabile della persona; iii) realizzare servizi di assistenza e supporto psicologico a favore dei soci. 5. L’Associazione, nell’ambito delle attività dirette a favorire la socializzazione tra i soci, potrà a) svolgere attività di somministrazione di alimenti o bevande riservata agli associati, da effettuare presso le sedi sociali, in forma strettamente complementare agli scopi istituzionali; b) organizzare iniziative di intrattenimento riservate esclusivamente ai soci, purché abbiano carattere accessorio e non prevalente rispetto all'attività istituzionale dell'Associazione e pertinenti rispetto alle sue finalità statutarie; c) esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività dirette al finanziamento dell'Associazione, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari. 6. Per il più efficace perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà aderire ad Associazioni o Enti nazionali il cui ordinamento non sia in contrasto con le disposizioni del presente statuto. 7. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale, l’Associazione farà ricorso prevalente all’attività volontaria degli associati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 117/17.
Art. 5 - Sezioni 1. L'Associazione potrà organizzare lo svolgimento delle proprie attività all'interno di sezioni dedicate al perseguimento di una o più delle sue finalità istituzionali. 2. L'istituzione delle sezioni dell'Ente è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a nominare per ciascuna di esse una o più responsabili.
Art. 6 - Durata 1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
SOCI
Articolo 7 - Categorie di soci 1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche ("soci individuali"). 2. I Soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. I soci fondatori sono coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione ovvero alla sua modifica Tutti gli altri soci sono soci ordinari. 3. I soci possono essere ammessi all’interno dell’Associazione come singoli o in coppia, purché si tratti di soggetti interessati alla pratica di vissuti libertini e non convenzionali. 4. È esclusa la temporaneità della iscrizione associativa, ferme restando le cause di perdita della qualità di socio previste dal successivo art. 8 c. 8. 5. Il richiedente, che dovesse veder respinta la propria domanda di adesione, ha il diritto, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, di chiedere il riesame della decisione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 1. Le persone fisiche possono assumere la qualità di socio, a condizione che si impegnino a: a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; b) accettare lo Statuto, il Codice Etico e il Codice di Condotta dell'Ente; c) dichiarare di essere interessati alla conoscenza e alla pratica di vissuti non convenzionali; d) versare la quota associativa di durata annuale nonché i contributi e le quote suppletive determinati dal Consiglio Direttivo in funzione delle esigenze di sostentamento dell'Associazione. 2. Per ottenere la qualifica di socio, è necessario, in particolare, a) fornire un complesso di informazioni qualificate attestanti la serietà della scelta di iscrizione alla Associazione, esplicitandone le motivazioni, che dovranno risultare compatibili con le presenti finalità statutarie; b) formalizzare una domanda di ammissione all'Associazione, in cui dichiarare: i) i propri dati anagrafici; ii) di aver preso visione e di accettare lo Statuto e il Codice Etico dell’Ente; iii) di aver preso visione e di accettare le regole di comportamento stabilite nel Codice di Condotta dell’Associazione; iv) l’interesse a conoscere e/o praticare esperienze di intimità non convenzionali; v) l’impegno a segnalare, anche in forma anonima, all’Organismo di Controllo Interno, ogni notizia di fatti, avvenuti all’interno delle sedi dell’Associazione, in contrasto, oltre che con la legge, con il presente Statuto, il Codice Etico ed il Codice di Condotta; vi) l’assenza di eventuali precedenti penali per reati la cui commissione è da ritenersi incompatibile con la partecipazione all'Associazione; 3. Il potere di accettazione delle istanze di iscrizione è demandato al Consiglio Direttivo, che, ai sensi della facoltà di deroga concessa dall’art. 23 c. 1 del D. Lgs. 117/17, lo esercita, anche in forma monocratica, nella persona di uno o più soci a ciò espressamente delegati, decidendo, senza ritardo, in presenza di tutti i requisiti di ammissione, della accettazione dei soci nell'Associazione. Devono essere rigettate le domande di ammissione all’Associazione che difettino anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo. 4. La domanda sottoscritta dal socio, salva espressa indicazione contraria, vale come elezione di domicilio presso l'Associazione ai fini di tutte le comunicazioni sociali e/o istituzionali, comprese quelle provenienti dalle Pubbliche Autorità. 5. L'importo della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, che delibera, altresì, sulla opportunità di richiedere ai soci eventuali contributi economici suppletivi da destinare al sostentamento dell'Associazione. 6. L'accettazione della domanda di ammissione è comunicata anche verbalmente all’interessato, che ha, comunque, diritto, su sua informale richiesta, di ottenerne una copia. L’iscrizione all’Associazione deve intendersi perfezionata con l’accettazione della domanda e con la sua annotazione nell’elenco degli associati, che può essere detenuto in forma digitale. 7. La quota di associazione ed ogni eventuale contributo associativo sono intrasmissibili e insuscettibili di rivalutazione. 8. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, recesso, anche tacito per comportamento concludente rappresentato dall’omesso versamento della quota associativa di rinnovo nonché per esclusione, decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative da ritenere in grave contrasto, oltre che con la legge, con le regole dell'Associazione previste dallo Statuto, dal Codice Etico o dal Codice di Condotta.
Art. 9 - Diritti e doveri dei soci 1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. 2. Il socio ha il diritto di partecipare all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione. 3. Tale diritto è esercitato sulla base del principio del voto singolo, che si applica, in forma paritaria, ai soci individuali. 4. A tutti i soci compete l'elettorato attivo e passivo ed è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. 5. I soci hanno, altresì, diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture sociali e, ai sensi dell’art. 15 c. 3 del D. Lgs. 117/17, di esaminare i libri sociali, facendone richiesta, secondo le modalità disciplinate con apposita procedura, al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 6. Il socio, ai fini dell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dal presente statuto, è tenuto a: a) corrispondere la quota di iscrizione annuale; b) corrispondere i contributi associativi per la remunerazione dei costi sostenuti dall'Associazione; c) all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e del Codice di Condotta, nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. 7. La partecipazione alla vita associativa, compresa l'attività nelle cariche istituzionali, è a titolo volontario, salvo il diritto al rimborso delle spese, purché autorizzate dal Consiglio Direttivo e supportate da idonea documentazione.
ORGANI SOCIALI
Art. 10 - Organi dell'Associazione 1. Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Responsabile di Sezione; d) Il Tesoriere; e) il Segretario; f) L'Organismo di Controllo Interno; G) La Consulta Soci; h) Il Responsabile di sede.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art 11 - Composizione 1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. 2. All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. 3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d’esercizio.
Art. 12 - Competenza 1. L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando normativamente previsto, l’organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio di esercizio entro 180 dalla chiusura dell’esercizio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 2. L’Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) delibera su ogni tematica di interesse generale per la platea dei soci.
Art. 13 - Forme di pubblicità degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni 1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che può procedervi ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure gliene sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali. 2. Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea, con indicazione dell’ordine del giorno, delle modalità di svolgimento delle operazioni di voto nonché del luogo e del giorno del suo svolgimento, sono pubblicizzati almeno 7 giorni prima del suo svolgimento mediante affissione presso la bacheca sociale e comunicati ai soci con ogni mezzo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Costituzione e deliberazioni 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed è da ritenere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e richiede il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei partecipanti. 3. L’espressione del voto, in seconda convocazione, si può svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante la compilazione di una scheda cartacea o digitale, da depositare, previa sottoscrizione autografa, presso un apposito punto di raccolta istituito all’interno dei locali dell’Associazione. In questo caso, l’Assemblea è da intendersi convocata per tutta la durata delle operazioni di voto, da svolgersi, su delibera del Consiglio Direttivo, per un periodo non inferiore a 30 giorni, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei soci e l’efficace attuazione del principio di democraticità. La scheda di voto riporta gli argomenti all’ordine del giorno e deve consentire ai soci la facoltà di esplicitare le ragioni della propria preferenza.
Art. 15 - Rappresentanza in assemblea 1. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da chiunque, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 24 c. 3 del D. Lgs. 117/17. 2. L’espressione del voto mediante compilazione di scheda cartacea o digitale non può in ogni caso essere delegata.
Art. 16 - Svolgimento e verbalizzazione 1. La partecipazione dei soci all’assemblea è documentata attraverso un registro in cui annotare nome e cognome del socio. Prima dell’espressione del voto, il socio, da identificare a cura del Consiglio Direttivo ovvero di uno o più soci, all’uopo, delegati, è tenuto ad apporre la sua sottoscrizione nel registro dei votanti. 2. Il Presidente dell'Assemblea, da identificarsi nel Presidente del Consiglio Direttivo, nomina un Segretario che, all’esito delle operazioni di voto, provvede alla redazione del verbale di assemblea, in cui viene data sintetica evidenza delle modalità di svolgimento dell’assemblea, del numero dei soci che vi ha partecipato, delle opinioni espresse e dei risultati delle votazioni. 3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17 – Modalità di esercizio del diritto di voto 1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18 - Nomina e composizione 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di nove eletti dall'Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono sempre rieleggibili. 3. Il Consiglio si intende confermato per un ulteriore quinquennio, nel caso in cui l'Assemblea non provveda, entro sei mesi dalla decadenza, ad una nuova elezione e comunque rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. 4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere o di sua decadenza per la perdita dei requisiti di partecipazione all’Associazione, il Consiglio provvede tempestivamente alla indizione di una Assemblea per la sua sostituzione. 5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio può delegare specifiche attribuzioni o il compimento di atti particolari, singolarmente determinati, ad uno o più Consiglieri o soci dell'Associazione ovvero ad uno o più organi direttivi di eventuali enti nazionali cui l'Associazione abbia inteso affiliarsi.
Art. 19 - Competenza 1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. 2. In particolare il Consiglio: a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) decide sugli investimenti patrimoniali; c) stabilisce l'importo delle quote e dei contributi associativi per il sostegno alle attività sociali e al buon governo dell'Associazione, avuto riguardo, in tale ultimo caso, all’esigenza di selezione dei soci tra le persone realmente interessate alle finalità dell’Associazione; d) adotta provvedimenti nei confronti dei soci in materia disciplinare; e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione; f) redige il bilancio d’esercizio e la eventuale relazione di missione secondo quanto previsto dall’art. 13 c. 1 del D. Lgs. 117/17, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne dispone il deposito presso il RUNTS secondo quanto previsto dal c. 7 dello stesso articolo; altresì cura la pubblicazione sul sito internet dell’Associazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D. Lgs. 117/17; g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; h) nomina e revoca i Responsabili di Sede, collaboratori, consulenti, dipendenti, delegati; i) conferisce e revoca procure, mandati ed incarichi che implicano la rappresentanza dell'Associazione; l) predispone e modifica i regolamenti interni per il funzionamento della Associazione e la disciplina del comportamento dei soci, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; m) procede alla nomina del Segretario, del Tesoriere, dell'Organismo di Controllo Interno e del Responsabile di Sezione, nonché dei componenti della Consulta Soci; n) delibera sull'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni ovvero ad Enti Nazionali di Assistenza o di Promozione Sociale; o) definisce, in attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, i contenuti della domanda di ammissione all’Associazione, in modo da consentire la verifica dei requisiti previsti per l’acquisizione della qualità di socio; p) cura l’adozione di un sistema di controlli idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dell’Associazione; q) acquisisce dalla Consulta Soci pareri e proposte su tematiche organizzative o, comunque, afferenti la partecipazione ed il coinvolgimento dei soci nel conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione; r) autorizza lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell’elenco di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/17, procedendo alla loro individuazione.
Art. 20 - Convocazione e deliberazioni 1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. 2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune. 3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
Art. 21 - Il Presidente 1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere, con particolare riferimento ad eventuali occasioni di interlocuzione con le Autorità di controllo. 2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento amministrativo del 'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Art. 22 - Il Vice Presidente 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
Art. 23 - Il Segretario 1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. 2. Il Segretario può essere scelto anche tra i soci dell'Associazione e cura la compilazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. 3. Il Consiglio Direttivo può chiamare a svolgere la funzione di Segretario chi eserciti funzioni direttive di Enti Nazionali cui l'Associazione risulti eventualmente affiliata ovvero un membro del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Il Tesoriere 1. Il Tesoriere può essere scelto anche tra i soci dell'Associazione e cura la gestione della cassa dell'Associazione, provvedendo alla tenuta delle scritture ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti ovvero di altri soci dell'Associazione, autorizzati dal Consiglio Direttivo. 2. Egli gestisce la riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ALTRI ORGANI SOCIALI
Art. 25 - Consulta Soci 1. La Consulta Soci è un organo che ha funzioni di collegamento tra i Soci ed il Consiglio Direttivo per favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori dell’Associazione ed accrescere nei soci il senso di appartenenza alla Associazione. 2. La Consulta Soci si compone di almeno cinque soci, nominati dal Consiglio Direttivo. 3. Il Consiglio Direttivo può interpellare la Consulta in forma collegiale o con appello rivolto a ciascun membro per l’espressione di pareri in merito alle iniziative associative.
Art. 26 - Organismo di Controllo Interno (O.C.I.): nomina, composizione e competenza 1. L'Organismo di Controllo Interno è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato di durata annuale, rinnovabile senza limiti di tempo. 2. Esso ha struttura monocratica e possono farne parte anche soggetti esterni all'Associazione. 3. L'O.C.I. cura ogni attività di verifica e controllo necessaria a garantire l'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti Interni. 4. Per l'esecuzione dei suoi compiti, ha facoltà di accedere ad ogni informazione o documento dell'Associazione senza necessità di autorizzazione. 5. L'O.C.I. può, altresì, accedere liberamente ai locali dell'associazione per verificare l'osservanza della normativa interna. 6. L'O.C.I. riferisce, con cadenza annuale, al Consiglio Direttivo sull'esito dei controlli effettuati e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio ai rischi di violazione della normativa interna.
Art. 26bis - Organo di Controllo 1. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 cc. 2 e 4 del D. Lgs. 117/17, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo scelto ai sensi del c. 5 del medesimo articolo.
Art. 26ter – Il Revisore Legale dei Conti 1. Nel caso in cui ricorrano le previsioni di cui all’art. 31 cc. 1 e 3 del D. Lgs. 117/17, l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti.
Art. 27 - Il Responsabile di Sede 1. Il Consiglio Direttivo può nominare per ciascuna sede un Responsabile, cui demandare funzioni gestorie e di coordinamento con l'Associazione. 2. Il Responsabile cura l'ordinaria amministrazione della sede, non assume poteri di rappresentanza dell'Associazione ed è tenuto a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, oltre che a vigilare sull'osservanza delle regole e dei principi dell'Associazione. 3. Il Responsabile può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espresse. 4. La carica di Responsabile ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo, da comunicarsi mediante lettera raccomandata.
PATRIMONIO E BILANCIO D’ESERCIZIO
Art. 28 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione 1. Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti. 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) quote e contributi associativi versati dai soci, finalizzati al sostentamento ordinario dell'Ente e a consentirne la realizzazione delle finalità istituzionali; b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche; c) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; d) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali; e) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
Art. 29 - Modalità di approvazione e di pubblicità del bilancio d’esercizio 1. In base a quanto previsto dall'art. 13 c. 1 del D. Lgs. 117/17 l’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione, ove necessaria, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 2. Il bilancio d’esercizio dovrà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e secondo i criteri previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/17.
Art. 30 - Avanzi di gestione 1. Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/17 all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
LIBRI SOCIALI
Art. 31: Libro Soci 1. Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta e della conservazione del libro degli associati, all’interno del quale provvede ad annotare i dati anagrafici degli iscritti all’Associazione. 2. Il Libro soci può essere tenuto in modalità digitale. 3. Per ragioni di tutela della privacy, anche ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 36, l’Associazione prevede meccanismi automatici di cancellazione automatica delle informazioni e dei documenti dei soci, trascorsi 60 giorni da quello a far data dal quale se ne è perduta la qualità, ad eccezione dei soggetti che hanno partecipato alle assemblee dell’Associazione, per dare prova dell’efficace attuazione del principio di democraticità associativa, e di coloro nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti disciplinari, i cui dati sono conservati, al fine di impedirne l’accesso presso i propri locali.
Art. 32: Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee 1. Il Consiglio Direttivo provvede ad archiviare, anche in modalità digitale, le manifestazioni di voto assembleare degli associati. 2. I verbali delle Assemblee dell’Associazione sono conservati in forma cartacea.
Art. 33: Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono redatte mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 2. I verbali del Consiglio Direttivo sono conservati in forma cartacea.
NORME DI CHIUSURA
Art. 34 - Scioglimento 1. Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17, in caso di scioglimento, per qualunque causa, i beni di proprietà dell'Associazione dovranno essere devoluti, al netto del residuo degli ammortamenti e previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1del D. Lgs. 117/17, ad altro ETS avente finalità analoghe scelto dall’Assemblea dei soci riunita con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diverse statuizioni imposte dalla legge. 2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 35 - Collegio Arbitrale 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi sociali, tra gli organi sociali e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. 3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, da un membro dell’Organo Direttivo dell’Ente affiliante, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. 4. Le spese di procedura saranno a carico del ricorrente e da lui anticipate.
Art. 36 - Trattamento dei dati personali dei soci 1. La registrazione dei dati dei soci avviene con modalità tali da garantirne la più ampia riservatezza. 2. I dati anagrafici dei soci, per la loro attinenza ad inclinazioni intime e personali, la cui divulgazione potrebbe costituire fattore di pregiudizio sociale, appartengono ad una delle categorie particolari previste dall’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 e, pertanto, ai sensi dell’art. 17 del medesimo Regolamento, vengono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per un tempo non superiore a 60 giorni decorrenti dalla perdita della qualità di socio. La loro archiviazione è curata in un apposito elenco, esclusivamente da coloro che a tale compito siano specificamente incaricati dal Consiglio Direttivo. 3. I dati personali dei soci non possono essere comunicati a terzi, se non su espresso consenso dell'interessato o in base a provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria. 4. Il Consiglio Direttivo cura, nella persona del suo Presidente, il trattamento dei dati dei soci.
Art. 37 - Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in quelle di Legislazione Speciale.